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STATUTO de Il CANTIERE DELLA SALUTE Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Articolo I. Denominazione e sedeE' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominato ”Il Cantiere della Salute” con sede in Torre Cajetani – Località San Benedetto, 12, tel 0775 596065. L’Associazione potrà costituire delle filiali, succursali e sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo II. Scopo, Principi e FinalitàL’Associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. Essa ha per scopo: il mantenimento e la promozione dello stato di Salute, vista come “dinamico equilibrio corpo, mente, energia-ambiente”, attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione propriocettivo di equilibrio psico-fisico-mentale e morale dei soci. a) promuovere la diffusione e la valorizzazione della “Educazione alla Salute” intesa come “approccio interdisciplinare che mira a favorire un atteggiamento positivo nei confronti della Salute” stessa; b) la promozione e la gestione di attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di ricerca e di formazione, promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, non agonistica e ricreativa; c) promuovere e diffondere le attività orientate verso lo sviluppo, biofisico, psicologico, relazionale, estetico dell’individuo sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici. Intende quindi favorire, divulgare e promuovere attività culturali, ricreative e sportive per lo sviluppo psicofisico-relazionale e di tutte quelle discipline (occidentali e orientali) per il benessere della persona. d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, corsi di formazione e perfezionamento, nelle attività inerenti le finalità dell'Associazione stessa. Inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, supporti digitali, bollettini e volantini e utilizzare gadget solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all’attività con esclusione di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale; e) ricerca e diffusione a tutti i livelli di una nuova cultura salutistica in grado di favorire l’equilibrio psico-fisico delle persone e dei gruppi; incentivare la vita associativa interna, creando momenti di contatto e aggregazione con gare, prove di abilità, mostre, conferenze e convegni, viaggi culturali; favorire la conoscenza, la crescita e lo scambio culturale tra soci e cittadini.
L’associazione dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promuovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell’integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c del DPR n. 917, 22 dicembre 1986. L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi, organizzazioni di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. Articolo III. DurataL’Associazione ha durata illimitata. La stessa non può comunque sciogliersi prima che le delibere dalla stessa assunte non siano state totalmente estinte. Articolo IV. Organi dell’AssociazioneGli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Titolo II - I SOCI Articolo V. IscrizioneFanno parte dell'Associazione in qualità di soci tutti coloro che abbiano presentato domanda firmata di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci si impegnano a prendere conoscenza dello Statuto sociale e del regolamento interno. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Articolo VI. Diritti del socioTutti i soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del voto in assemblea, per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, e sono eleggibili alle cariche sociali; hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione. La qualifica di socio è personale e intrasmissibile. Articolo VII. Doveri del socioTutti i soci sono tenuti: a) a corrispondere le quote sociali entro i termini fissati dal consiglio direttivo; b) all'osservanza dello Statuto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali. Articolo VIII. Perdita della qualità di socioI soci cessano di essere tali per recesso volontario, espulsione o radiazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota sociale annuale. La radiazione è deliberata in caso di gravi violazioni dello Statuto o del regolamento sociale; essa viene deliberata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ed in via straordinaria dal Presidente, con ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Le delibere del Consiglio Direttivo sono insindacabili.
Titolo III - L’ASSEMBLEA Articolo IX. ComposizioneL’Assemblea è sovrana. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l’organo deliberativo dell’Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni.
Articolo X. Competenze dell’assemblea ordinariaL’Assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno. All'Assemblea annuale il Consiglio Direttivo relaziona ai soci l'attività svolta, il resoconto economico/finanziario ed i programmi futuri. Ogni tre anni l'assemblea dei soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo. Articolo XI. Competenze dell’assemblea straordinariaL’Assemblea straordinaria delibera le variazioni allo statuto e lo scioglimento anticipato dell'Associazione stessa. Articolo XII. Convocazione dell’assembleaL’Assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell’assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all’albo dell’associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione.
Articolo XIII. Delibere assembleariL’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti. Le delibere dell’Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti. Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione.
Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVOArticolo XIV. Nomina e composizioneIl Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque consiglieri, compreso il Presidente. E’ nominato dall’Assemblea ordinaria ogni tre anni. L’assemblea all’atto della nomina provvede ad eleggere anche il Presidente, che a sua volta provvede ad assegnare, fra i membri del consiglio direttivo, le cariche di vicepresidente e di segretario contabile e amministrativo, e di qualunque altra carica necessaria al buon funzionamento dell’Associazione. In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto, che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea; il nuovo eletto decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute, su presentazione della documentazione, per lo svolgimento degli incarichi sociali, o di gestione dell’Associazione stessa. Articolo XV. Il PresidenteIl Presidente assume automaticamente la Rappresentanza Legale dell’Associazione e rimane in carica finché non recede dalla rappresentanza legale. Gli sono attribuite tutte le mansioni civili e penali per rappresentare, difendere, tutelare l'Associazione. in qualsiasi sede giudiziale e stragiudiziale; ha inoltre tutte le responsabilità legali di fronte alla legge per eventuali controversie civili e penali. Gli sono attribuite la direzione del sodalizio e gli competono inoltre il coordinamento di tutte le attività ed il controllo sulla gestione amministrativa; prende provvedimenti disciplinari straordinari; constata la validità delle deleghe; giudica "ex bono et aequo" ogni controversia tra i soci e tra i soci e l'Associazione. Articolo XVI. Competenza e convocazione del consiglioIl Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. In caso d'urgenza la comunicazione può essere fatta telefonicamente con un preavviso di almeno 3 giorni o tramite mezzi di comunicazione elettronica. La comunicazione deve indicare la data, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Di ogni riunione del consiglio il segretario amministrativo provvede a redigere il verbale, che verrà sottoscritto dal presidente dell’Associazione e dal segretario. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri nella gestione ordinaria del sodalizio, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è responsabile del proprio operato di fronte a tutti i soci iscritti. Sono compiti del Consiglio Direttivo: distribuire le cariche ogni anno; programmare le attività sociali in conformità allo Statuto; stabilire l'entità delle quote sociali annuali; redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario); decidere per eventuali fusioni dell'Associazione con altri enti e/o Associazioni similari; predisporre eventuali regolamenti interni; proporre le questioni relative all'ammissione, espulsione o radiazione di un socio; vigilare sull'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle proprie delibere; nominare comitati esecutivi per l'attuazione degli scopi sociali, determinandone i poteri; le decisioni di un comitato esecutivo sono soggette a ratifica; nominare in caso di dimissioni i membri sostitutivi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti quello del presidente vale doppio. Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina. Articolo XVII. Patrimonio e BilancioIl patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da: * proventi da tesseramento e quote sociali; * eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione; * eventuali contributi di Enti pubblici e privati; * proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione; * donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell'Associazione; * beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; * dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell’attività dell'Associazione.
Gli esercizi sociali si chiudono al 30 novembre di ogni anno. - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 marzo successivo. - L’eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l’attività stessa dell'Associazione. - L’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati. - In caso di cessata attività o scioglimento dell’Associazione, il Patrimonio deve essere devoluto ad un’altra Associazione con gli stessi fini statutari dopo aver liquidato gli eventuali creditori. Articolo XVIII. AffiliazioneL’Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti, dal momento della filiazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo statuto, i regolamenti, e provvedimenti disciplinari previsti nello Statuto e nei Regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi della Federazione o Ente affiliante e CONI. Dal momento dell’affiliazione, ove, nel presente statuto, vi fossero delle norme in contrasto con lo statuto od il regolamento dell’affiliante, prevarranno le disposizioni previste nello statuto dell’affiliante. L’associazione ed i soci, dal momento della filiazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e le clausole previsti nello statuto e nei regolamenti dell’affiliante. Articolo XIX. Clausola CompromissoriaI soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dell’Associazione. I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Articolo XX. ScioglimentoLo scioglimento dell’Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 2/3 dei soci, dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti un solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo XXI. Norma finalePer tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti dell’Affiliante, in difetto di essi alle norme del Codice civile in materia di associazione. |
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